I rifugiati e i richiedenti asilo rappresentano una questione assai complicata e dubbiosa, si tratta di aspetti molto problematici nel mondo attuale, ci sono flussi migratori sempre più intensi e caratterizzati da differenze nazionali assai marcate nella gestione del fenomeno. Nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, firmata a Parigi nel 1948 dai paesi membri degli Stati Uniti, in particolare nell’articolo 14, si sostiene che «ogni individuo ha il diritto di godere e cercare asilo in altri paesi a causa di persecuzioni» precisando che questo diritto non possa essere richiesto se l’individuo sia ricercato per reati non politici o per azioni che si scontrano con i principi delle Nazioni Unite. La questione è stata ulteriormente discussa nella Convenzione di Ginevra del 1951, che è stata successivamente integrata nel 1967, e da convenzioni internazionali relative a diverse aree geografiche, come per esempio la Convenzione sullo status dei rifugiati negli Stati arabi del 1994 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000.
Dal punto di vista terminologico, profugo è un termine che si riferisce a una persona costretta ad abbandonare il proprio paese a causa di guerre, catastrofi naturali o altro; al contrario rifugiato è la condizione giuridica, definita dalla convenzione di Ginevra di chi, per paura di essere perseguitato per motivi di etnia, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova al di fuori del paese in cui ha cittadinanza per cercare rifugio in un paese straniero. Un soggetto è riconosciuto come rifugiato nel momento in cui lascia il proprio paese, una volta che arriva nel paese straniero, ha la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, diventando cosi richiedente asilo. Un ruolo importante nella situazione di queste persone, lo svolge il Regolamento di Dublino del 2003. che impedisce che una stessa domanda di asilo sia esaminata da più Stati membri e stabilisce i criteri in base ai quali viene individuato il paese che avrà il compito di esaminare la domanda di asilo. Se non ci sono vincoli familiari o altre situazioni particolari, il criterio da seguire è quello che prevede che la domanda sia esaminata dal paese di primo ingresso nell’Unione.
Dal 2015, in questa drammatica situazione dei flussi di migranti e rifugiati, sono state introdotte nuove iniziative per la gestione delle frontiere, la protezione e il controllo dell’immigrazione. In particolar modo, viene introdotta la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, che dovrebbe originare sistemi di protezione e trattamento distinti. Tuttavia, per l’attuazione di queste norme, ci sono molte difficoltà: spesso i paesi hanno respinto i migranti e la situazione dei rifugiati, è ancora oggi, centro di discussioni politiche. Le richieste di asilo sono valutate in Italia dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: se la richieste viene accettata, la commissione riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ovvero una forma di tutela per una persona che si ritiene corra seri rischi nel caso rientrasse nel proprio paese. In entrambi i casi si ha diritto ad un permesso di soggiorno della durata di 5 anni; mentre, se non si riconosce la protezione internazionale a causa di particolari condizioni, la commissione può riconoscere una protezione speciale che dà diritto ad un permesso di soggiorno della durata di un anno.
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