L’ordinamento internazionale è ben diverso dai sistemi giuridici statali e molto spesso ci sono controversie, soprattutto sull’identificazione dei soggetti di diritto internazionale; infatti, mentre alcuni soggetti sono consolidati come tali, la dottrina è spesso divisa nel riconoscerne altri.
Ecco quali sono i soggetti di diritto internazionale, in particolare quelli riconosciuti dall’opinione prevalente
1. Gli Stati
I più importanti dei soggetti di diritto internazionale sono gli Stati, che agiscono sul piano internazionale tramite i rappresentanti di governo, le cosiddette persone fittizie. La soggettività di uno Stato è riconosciuta se esso presenta le seguenti caratteristiche:
- L’indipendenza;
- La sovranità su un popolo;
- La sovranità su un territorio;
- Un apparato di governo.
A prescindere dalle relazioni con gli altri Stati della comunità internazionale, se si possiedono questi requisiti si è soggetti di diritto internazionale, e in quanto tali si ha l’obbligo di adempiere ad una serie di norme consuetudinarie, cioè norme che riguardano tutti gli Stati a prescindere dagli accordi bi/multilaterali che possono stipulare tra loro. Il riconoscimento da parte di uno Stato nei confronti di un altro fa sì che i due possano avere relazioni internazionali; tuttavia, il mancato riconoscimento comporta comunque il rispetto della sovranità territoriale dello Stato in questione.
Nonostante fino a qualche decennio fa non ci fossero limiti alla dimensione interna della sovranità (per il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato), oggi si può dire che uno Stato abbia l’obbligo di rispettare i diritti umani della sua popolazione e di non fare un uso dannoso del territorio sotto la sua giurisdizione. Purtroppo però non esistono obblighi sulla democrazia, quindi uno Stato può attuare la forma di governo che più ritiene adeguata, purché sia nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli.
2. Gli insorti
Gli insorti sono i primi soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati, che godono quindi di diritti (come la possibilità di stipulare accordi con chi li riconosce) e di doveri (per esempio le norme in merito al trattamento dei cittadini stranieri). Per insorti si intendono i gruppi ribelli che tentano un rovesciamento del governo legittimo dello Stato.
Per essere riconosciuti come soggetti, gli insorti devono avere il controllo effettivo sul territorio per un certo periodo di tempo e un apparato organizzativo responsabile. Molto spesso gli Stati non riconoscono gli insorti a meno che non ne vada dei loro interessi particolaristici, per esempio quando ci sono dei propri cittadini sul territorio dell’insurrezione. Gli insorti hanno però natura transitoria: se risultano vittoriosi allora diventano governi legittimi, se perdono invece scompaiono, e il governo non è tenuto a riparare ai danni commessi dagli insorti.
3. I movimenti di liberazione nazionale
Tra gli altri soggetti di diritto internazionale diversi dagli Stati (che sono quindi i soggetti primari) ci sono i movimenti di liberazione nazionale. Essi, a differenza degli insorti, godono automaticamente della soggettività internazionale se rappresentano una delle seguenti situazioni:
- Popoli soggetti a dominazione o occupazione straniera;
- Popoli soggetti a governi razzisti;
- Popoli soggetti a dominio coloniale.
Per queste tre categorie di popoli, infatti, si realizza il principio di autodeterminazione dei popoli, che legittima la loro lotta e comporta anche la possibilità di chiedere aiuto alla comunità internazionale, a differenza degli insorti. Un esempio di movimento di liberazione nazionale è l’OLP in Palestina, che rappresenta un popolo sottoposto all’occupazione straniera di Israele. I movimenti di liberazione nazionale hanno avuto un ruolo chiave nell’indipendenza degli ex Stati coloniali e ad oggi ne rimangono pochi.
4. Enti sui generis
Ci sono anche tre soggetti di diritto internazionale che non possono essere categorizzati né come Stati, né in altro modo e che non mirano ad acquisire un territorio. In particolare sono:
- La Santa Sede: è l’autorità della Chiesa Cattolica e ha la possibilità di stipulare accordi internazionali o di intrattenere relazioni diplomatiche;
- Il Sovrano Ordine di Malta: offre assistenza ospedaliera e attività caritative e la sua soggettività internazionale, data per ragioni storiche, è limitata all’ambito del suo operato;
- Il Comitato Internazionale della Croce Rossa: nato come ente privato svizzero, ha acquisito soggettività internazionale e può fornire assistenza umanitaria durante i conflitti anche senza l’autorizzazione dello Stato in questione.
5. Le organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali sono enti intergovernativi e costituiscono dei soggetti di diritto internazionali diversi dai singoli Stati che le compongono se:
- Gli Stati membri manifestano l’intenzione di voler costituire un ente autonomo e indipendente
- Possiede i poteri necessari per svolgere le funzioni per il quale è stata creata.
Esistono organizzazioni internazionali di diverso tipo: politiche, come l’ONU, militari, come la NATO, economiche, come l’OMC, sociali, come l’OIL e culturali, come l’UNESCO. La più importante è sicuramente l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che vede la partecipazione di tutta la comunità internazionale. È costituita da diversi organi, come l’Assemblea Generale, che ha funzione consultiva e vede la partecipazione di tutti i membri, o il Consiglio di Sicurezza, con 15 membri con lo scopo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, adottando delle decisioni vincolanti, per le quali è importante che non vi sia il voto contrario di uno dei 5 membri permanenti (Cina, Russia, USA, Francia e Gran Bretagna).
6. Gli individui
Gli individui sono considerati dei soggetti di diritto internazionale solo da dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l’affermarsi della dottrina dei diritti umani e dei crimini internazionali.
Per quanto riguarda i diritti, gli individui ne hanno alcuni inviolabili e, se non vengono rispettati, possono essere difesi dal diritto al ricorso individuale. Quest’ultimo però presenta dei limiti: il Comitato dei Diritti Umani può operare solo nei confronti degli Stati che abbiano accettato la sua giurisdizione e può emanare solo delle raccomandazioni non vincolanti, quindi la cessazione dell’illecito resta nelle mani dello Stato responsabile.
Per quanto riguarda i doveri, essi sono più affermati dei diritti. La punibilità di un individuo a livello internazionale subentra quando ci si macchia di crimini internazionali, ovvero crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio e crimini contro la pace. A partire dall’istituzione del tribunale di Norimberga per punire i criminali nazisti, i crimini internazionali hanno avuto sempre maggiore attenzione, tanto che si è giunti a creare la Corte Penale Internazionale, anche se non tutti gli Stati hanno accettato la sua giurisdizione.
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