Matrimonio putativo: significato, effetti e tutele

Matrimonio putativo: effetti ed esempi

Il matrimonio putativo è un istituto giuridico non sempre noto, ma di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei coniugi e dei figli in situazioni particolari. Esso si configura quando un matrimonio, pur essendo invalido per la presenza di cause di nullità, produce comunque effetti giuridici a favore di uno o entrambi i coniugi e della prole, in virtù della buona fede di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione.

Matrimonio putativo: significato ed effetti giuridici

Il termine “putativo” deriva dal latino “putare”, che significa “ritenere”, “credere”. Nel contesto giuridico, “putativo” indica una situazione che viene considerata esistente e valida, pur non essendolo nella realtà. Il matrimonio putativo, disciplinato dagli articoli 128 e 129 del codice civile, rappresenta quindi un’eccezione alla regola generale secondo cui un matrimonio nullo non produce alcun effetto giuridico.

Affinché si configuri un matrimonio putativo, è necessario che almeno uno dei coniugi abbia contratto il matrimonio in buona fede, ossia ignorando la causa di invalidità. La buona fede si presume fino a prova contraria. Il matrimonio putativo produce i suoi effetti a favore del coniuge in buona fede e degli eventuali figli fino al momento in cui la nullità del matrimonio viene dichiarata. In altre parole, fino a quel momento, il matrimonio è considerato valido a tutti gli effetti per il coniuge che ignorava la causa di nullità.

Il codice civile prevede, inoltre, che il matrimonio putativo si configuri anche quando il matrimonio, pur essendo nullo, sia stato contratto in buona fede da entrambi i coniugi, oppure quando il consenso dei coniugi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, a prescindere dalla buona fede.

Effetti del matrimonio putativo: la tutela dei figli e del coniuge in buona fede

La legge prevede una serie di tutele a favore dei figli e del coniuge in buona fede in caso di matrimonio putativo:

  • Se solo uno dei coniugi è in buona fede, gli effetti del matrimonio putativo si producono solo a favore di quest’ultimo e dei figli. L’articolo 139 del codice civile stabilisce, inoltre, che il coniuge che, pur essendo a conoscenza della causa di nullità prima della celebrazione, non la rivela all’altro, è soggetto, in caso di annullamento del matrimonio, a una sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Se la dichiarazione di nullità del matrimonio interviene dopo la morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite in buona fede conserva i diritti successori, a meno che il coniuge deceduto non fosse legato da un valido matrimonio con un’altra persona al momento della morte.
  • In caso di donazione obnuziale, ossia un dono fatto in vista di un futuro matrimonio certo, dagli sposi tra loro o da terzi a uno o entrambi gli sposi o ai figli nascituri, il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i beni ricevuti prima della dichiarazione di nullità del matrimonio. Inoltre, la donazione fatta ai figli nascituri resta valida ed efficace.
  • Se uno dei coniugi aliena a terzi l’oggetto della donazione obnuziale, il terzo acquirente in buona fede, che ignorava cioè la causa di nullità del matrimonio, può legittimamente trattenere il bene acquistato.
  • Nel caso di figli nati da persone legate da vincoli di parentela, il giudice, valutando l’interesse preminente dei figli, può riconoscere i figli nati da un matrimonio putativo, anche se contratto in violazione delle norme sull’impedimento matrimoniale per parentela.

Annullamento del matrimonio: esempi di cause di nullità

L’annullamento del matrimonio può essere richiesto in diverse circostanze, tra cui la violenza fisica o morale che abbia condizionato il consenso di uno dei coniugi. Anche la minaccia di un male ingiusto e notevole, come la prospettiva di una persecuzione politica, sociale o familiare, può costituire una causa di annullamento del matrimonio, qualora abbia indotto uno dei coniugi a contrarre le nozze per sfuggire al pericolo.

In conclusione, il matrimonio putativo rappresenta un istituto giuridico di grande rilievo, in quanto permette di tutelare i diritti del coniuge in buona fede e dei figli nati da un matrimonio invalido. La legge, in questi casi, riconosce la validità degli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità, mitigando le conseguenze negative che deriverebbero da un’applicazione rigorosa del principio generale di invalidità.

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Fonte immagine: Pixabay

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Studentessa laureanda dell'Università di Napoli "L'Orientale".

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