La Sunna è la seconda fonte del diritto islamico; ciò viene stabilito da un racconto secondo cui Muhammad, o Maometto, disse ad un suo compagno prima di inviarlo in Yemen che per giudicare le controversie che gli si sarebbero presentate avrebbe dovuto fare riferimento prima al Corano e poi alla Sunna.
Il termine Sunna ha tre significati:
- il significato letterale è via chiara, viene usato per indicare un qualcosa di abituale, un comportamento che nel corso del tempo è diventato obbligatorio;
- il significato giuridico preislamico è consuetudine; questo termine veniva usato nell’Arabia preislamica per indicare le abitudini che gli arabi avevano ricevuto dai loro antenati;
- il significato giuridico islamico la definisce come l’insieme dei fatti e dei detti del Profeta.
Secondo gli studiosi dei racconti del Profeta, in essa sono contenute tutte le tradizioni in cui ci sono i detti, i fatti, le caratteristiche del Profeta che costituiscono una regola giuridica o possono essere usate per crearne delle nuove. In base al contenuto degli ḥadīth la Sunna può essere legislativa e non legislativa. La Sunna legislativa comprende tutte le azioni e ciò che è stato detto da Maometto che formano una regola da seguire; in quella non legislativa sono comprese le azioni spontanee (per esempio come dormiva o si vestiva il Profeta), le sue conoscenze personali e le sue prerogative, che bisogna sottolineare fossero valide solo per lui (per esempio la poliginia). Tutte queste cose elencate fino ad ora non costituiscono delle regole che tutti i musulmani devono seguire ma sono semplicemente azioni che ci fanno capire che erano permesse e che i musulmani possono svolgere in completa tranquillità.
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Come abbiamo detto all’inizio, la Sunna è la seconda fonte del diritto islamico, ma non tutti concordano, ragion per cui sono nate due dottrine. La dottrina maggioritaria sostiene che al primo posto ci sia il Corano e che bisogna fare riferimento alla Sunna solo quando nel primo non si trovano risposte alle proprie domande; al contrario la dottrina minoritaria sostiene che sia la Sunna ad avere la precedenza sul Corano poiché in essa sono contenute delle spiegazioni maggiori di fatti semplicemente accennati nel Corano e che quindi prima di applicare una regola coranica bisogna consultare la Sunna.
Aldilà di queste dottrine, ci sono delle evidenti differenze tra il Corano e la Sunna ovvero:
- il Corano è stato redatto durante la vita del Profeta, mentre la Sunna fu sistematizzata dopo la sua morte;
- i compagni del Profeta si rivolgevano a lui per eventuali dubbi sul contenuto del Corano, ciò non avveniva per la Sunna;
- ciò che è contenuto nel Corano è stato scritto così come è stato detto dal Profeta, a differenza di ciò che è scritto nella Sunna che è riportato dai trasmettitori che hanno potuto usare una proprio interpretazione.
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